Art. 2.

      1. Nelle operazioni di mobilità, per il servizio effettivamente prestato sui posti di sostegno con continuità didattica per periodi non inferiori a cinque anni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, al personale insegnante di ruolo è riconosciuta la maggiorazione di un anno di servizio ai fini pensionistici ed economici.

 

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